Le operazioni a premio sono definite dall’art. 3 del DPR 430/2001, che considera tali le manifestazioni, rivolte anche ad un soggetto diverso dall’acquirente del prodotto o servizio promozionato, nelle quali un premio viene offerto a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di prodotti o servizi e ne offrono documentazione attraverso la raccolta e la consegna di un certo numero di prove documentali di acquisto, anche su supporto informatico.
Rientrano altresi nel novero della operazioni a premio anche quelle iniziative nelle quali all’acquirente di uno o più prodotti o servizi viene offerta in premio la possibilità di ottenere, dietro presentazione di un numero predeterminato di prove di acquisto e mediante un contributo di spesa, un diverso prodotto o servizio a prezzo scontato.
Caratteristiche delle operazioni a premio sono, pertanto le seguenti:
- l’acquisto o la vendita del prodotto o servizio promozionato sono obbligatori per poter conseguire il premio;
- i premi sono offerti a tutti gli acquirenti o venditori dei beni o servizi promozionali;
- la consegna dei premi avviene o contestualmente all’acquisto o alla vendita del bene o servizio promozionato, oppure successivamente, dietro esibizione di un certo numero di prove di acquisto.
La modalità di offerta del premio a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato prodotto o servizio costituisce la forma classica delle operazioni a premio. In questi casi il regalo viene consegnato per il solo verificarsi della condizione di acquisto o di vendita del prodotto o servizio.
Rientrano invece nella seconda ipotesi prevista dall’art 3 del Regolamento (premio offerto a tutti coloro che acquistano o vendono un determinato quantitativo di beni o servizi promozionati, offrendone documentazione mediante la raccolta di prove di acquisto) tutte le iniziative volte a fidelizzazre la clientela.
Secondo il Ministero delle Attività Produttive rientrano in tale ultima categoria di operazionia premio anche le “operazioni di utilizzo in accumulo di prove d’acquisto, cosidetti punti, maturati nel corso di operazioni svolte da diverse ditte, che consentono, poi all’utilizzatore di poter, indifferentemente accedere ai premi di ogniuna di esse per tutta la durata coincidente della manifestazione e semprechè non venga per questo a determinarsi disparità di trattamento noi confronti dei partecipanti o comunque, violazioni del pubblico affidamento.”


