Aspetti fiscali delle Manifestazioni a premio
Quanto segue è frutto della nostra esperienza e della letteratura di settore. Chi scrive non è un commercialista, né un giurista né un legale, pertanto per valutazioni del caso vi invitiamo a consultare i vostri consulenti commerciali o legali. Se volete chiedere comunque un nostro parere saremo ben lieti di darvi la nostra opinione premettendo che questa non ha valore legale o formale.
Scriviamo queste righe per rispondere alle esigenze di quelle aziende che ci chiedono frequentemente informazioni su come gestire le pratiche amministrative/burocratiche legate alle loro operazioni a premio.
Ogni raccolta punti, o promozione ad essa legata è da considerarsi a tutti gli effetti una operazione a premio e pertanto l'azienda che l'organizza è tenuta a rispettare la legge 430 del 2001; inoltre esiste anche un aspetto fiscale che va conosciuto per non incorrere in errore:
Ill trattamento fiscale delle manifestazioni a premio si basa su quanto previsto nell'art.19 della Legge 27/12/1997, n449, intitolata "misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" ed è in vigore nella sua forma attuale già dal 1 gennaio 1998. Il DPr 430/2001 quindi nulla cambia in merito al regime fiscale.
Una società che organizzi una manifestazione a premio non dovrà preoccuparsi di "pagare le tasse": il costo fiscale della manifestazione risiede già nella indetraibilità dell'IVA sul valore dei premi messi in palio.
Tabella di Sintesi
Imposte a carico del soggetto promotore
| IVA | Indetraibile oppure Imposta sostitutiva pari al 20% |
Ritenute sul reddito dei beneficiari
(Assolte dalla società organizzatrice come sostituto d'imposta, con facoltà o obbligo di rivalsa)
|
Se consumatori o Utenti finali |
Nessuna |
|
Se Rivenditori (grossisti o dettaglianti) |
25% (con il limite di € 25,82 di valore complessivo assegnato al medesimo beneficiario nel corso dello stesso anno fiscale) |
|
Se dipendenti del soggetto promotore |
Ritenuta in cumulo a lavoro dipendente (con abblogo di rivalsa) |
| Se dipendente di terzi |
Nessuna |
| Se agenti di vendita |
20% sul 50% del valore dei premi(o sul 20% del valore se l'agentesi avvale continuativamente de lavoro di terzi) conobbligo di rivalsa, con il limite di € 25,82 |












































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